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AEROPORTI, 15.700 VOLI CANCELLATI AD AGOSTO. GLI OPERATORI: «RINVIATE LE VACANZE»

Consumatori / 69

AEROPORTI:  15.700 VOLI CANCELLATI AD AGOSTO 

BOLLETTE LO STOP AGLI AUMENTI PROSEGUA FINO AD APRILE 2023

MILIONI DI PASSEGGERI ITALIANI SENZA TUTELA A CAUSA DELLA BOCCIATURA ANTITRUST DELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE VELOCI E GRATUITE

 SECONDO IL CODACONS:

  • – IN CASO DI VOLO CANCELLATO  I PASSEGGERI HANNO DIRITTO AD INDENNIZZO FINO A 600 EURO

  • – RISARCIMENTO VALE ANCHE IN CASO DI SCIOPERO IN BASE AD UNA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA

Oltre al problema dei rincari dei prezzi dei biglietti, continuano le difficoltà che interessano il traffico aereo, con un mese di agosto caratterizzato da migliaia di voli cancellati, problemi di ogni tipo agli aeroporti e scioperi annunciati da parte delle compagnie.

Il Codacons interviene ricordando che in caso di cancellazione del volo i passeggeri hanno diritto, oltre al rimborso del biglietto, anche ad un indennizzo fino a 600 euro a viaggiatore.

La cancellazione del volo o il ritardo aereo legati ad uno sciopero non esonerano la compagnia aerea dal pagamento della compensazione pecuniaria e dall’obbligo di prestare assistenza ai passeggeri a terra, Anche nel corso di uno sciopero quindi  i vettori aerei sono tenute a garantire al passeggero:

– bevande e pasti durante tutto il periodo di attesa;

– sistemazione in albergo, qualora la cancellazione del volo faccia sorgere la necessità di uno o più pernottamenti;

– trasferimenti da e per l’aeroporto all’occorrenza a mezzo taxi o autobus;

– chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.

Come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto alla scelta tra le seguenti tre opzioni:

– rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
– imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;
– imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.

Se la cancellazione del volo non è stata comunicata con almeno due settimane di preavviso, il passeggero ha inoltre diritto ad una compensazione pecuniaria pari a:

– € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km
– € 400 per i voli intracomunitari che superino i 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km
– € 600 per le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’Unione Europea

 

Diritti questi che – ricorda il Codacons – valgono anche in caso di sciopero, come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 6 ottobre 2021, secondo cui lo sciopero del personale aereo non è da considerarsi una “circostanza eccezionale”, come può essere invece un incidente o delle condizioni meteo improvvisamente divenute proibitive, perché si tratta di “un evento inerente al normale esercizio dell’attività del datore di lavoro interessato”, e perciò “non è né insolito né imprevedibile“.

 In poche parole, il diritto allo sciopero dei lavoratori non può interferire con il diritto al risarcimento dei passeggeri che rimangono coinvolti dalle agitazioni.

La mancata approvazione del regolamento europeo sulle ADR (Alternative Dispute Resolution) aggrava la situazione dei passeggeri del trasporto aereo e limita i loro diritti in caso di disservizi come quelli attuali. I tentativi di giungere a procedure di conciliazione veloci e gratuite con le compagnie aeree (come quella avviata tra Codacons e Ryanair) sono stati ingiustamente bloccati dall’Antitrust, lasciando milioni di passeggeri senza tutela.

(Comunicato Stampa Codacons 8 Agosto 2022)12 Agosto 2022

BOLLETTE, STOP AGLI AUMENTI FINO AD APRILE 2023

 

ESTENDERE LO STOP AGLI AUMENTI UNILATERALI, ASSURDO APPROVARE UNA MISURA PRO-CONSUMATORI MA SOLO A TEMPO LIMITATO

ALLA SCADENZA DELLA MISURA RISCHIO RECUPERO DEI  MANCATI AUMENTI CON MAXI-RINCARI AI CONSUMATORI

Per una volta che viene approvata una misura realmente favorevole ai consumatori questa ha natura transitoria, e in capo a qualche mese sarà già nel dimenticatoio, mentre dovrebbe essere rafforzata ed estesa nel tempo, senza limiti di validità. Il Codacons, che ha già giudicato del tutto insufficienti le misure contenute nel dl Aiuti Bis, usa l’ironia per contestare il carattere transitorio della misura che impone lo stop, anche retroattivo, agli aumenti unilaterali dei contratti di fornitura di energia. E lancia l’allarme: alla scadenza della misura le società potrebbero recuperare i mancati aumenti, applicando tutte insieme maxi-rincari ai consumatori.
Ora, sulla base del decreto Aiuti bis, almeno per 10 mesi (da giugno ad aprile 2022) i contratti e le bollette di luce e gas resteranno congelati. La misura impedisce infatti alle aziende fornitrici di luce e gas la possibilità di attuare aumenti unilaterali, fino al 30 aprile 2023, in un momento in cui il rischio di rincari a pioggia è ancora più grande del solito. Una soluzione sacrosanta: eliminando la possibilità per il fornitore di variare a sua discrezione il contratto, decidendo cambiamenti ed approvandoli previa comunicazione e tacito assenso del cliente, si garantisce più stabilità all’intero sistema, tutelando maggiormente l’utente finale.
L’idea di evitare aumenti unilaterali, però, non è corretta in modo provvisorio: lo è in assoluto. La domanda, allora, è solo una: perché non estendere la misura indefinitamente, impedendo alle aziende fornitrici di luce e gas di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali sul prezzo? Speriamo sia prima o poi possibile per i consumatori ottenere un provvedimento utile e necessario, atteso e richiesto, che non esaurisca i suoi effetti nel giro di qualche mese.
(Comunicato Stampa Codacons 12 Agosto 2022)

 

 

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