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OLIO EXTRA VERGINE: “CHI CONTROLLA I CONTROLLORI?”

Consumatori/35

 SI RISCHIA DI ALTERARE LE SCELTE DEI CONSUMATORI

Dopo pasta, acqua minerale e gelati, anche i test sull’olio extravergine d’oliva condotti dalla rivista Altroconsumo finiscono al vaglio dell’Antitrust. Il Codacons ha presentato infatti un esposto all’Autorità garante della concorrenza, nonché all’Ispettorato centrale repressione frodi del Mipaaf, chiedendo di aprire una indagine alla luce della possibile turbativa di mercato, pubblicità ingannevole e pratica commerciale scorretta.
“La rivista ALTROCONSUMO ha pubblicato sul numero del 25 novembre 2021 un articolo su OLIO EXTRAVERGINE “e i test svolti su alcune prescelte Aziende (30 prodotti) con marchi di olio di oliva extravergine”, test per i quali  nulla risulta evidenziato riguardo all’osservanza delle norme procedurali e tecniche di riferimento per rendere attendibili gli esami svolti nei prescelti laboratori, come da Regolamento CEE 2568/91, tenendo ben presente che gli stessi sono stati commissionati da un Soggetto privato – scrive il Codacons nell’esposto – Ai sensi dell’art. 2, del Reg. (CEE) n. 2568/91 “i campioni prelevati sono messi quanto prima al riparo dalla luce e da fonti di calore elevato e sono inviati al laboratorio per le analisi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello del prelievo; altrimenti i campioni sono conservati in modo da evitarne il degrado o il danneggiamento durante il trasporto o lo stoccaggio in attesa di essere inviati al laboratorio”. Alla stregua della disposizione sovranazionale e comunque al fine di garantire l’attendibilità della prova, dunque, risulta essenziale un’adeguata conservazione del campione e una sua tempestiva trasmissione al laboratorio per le relative prove, occorrendo seguire rigorose norme tecniche per garantire la genuinità del prodotto da analizzare.  La normativa prevede che il tempo trascorso tra il campione prelevato e la presentazione in laboratorio per lo svolgimento delle analisi non deve essere superiore al termine di 5 giorni stabilito dalla norma sopra indicata”.
“Nulla si sa circa le condizioni di conservazione dello stesso; parimenti nulla si sa circa le condizioni di conservazione della bottiglia una volta uscita dalla disponibilità del produttore e prima del ricevimento in laboratorio; su questo punto non si dice alcunché – scrive ancora il Codacons nell’esposto – Nulla è noto riguardo ai criteri con cui una rivista privata avrebbe individuato i 30 prodotti da sottoporre ai Test e i relativi prodotti sottoposti ad analisi. Dall’articolo pubblicato non risulta comprovata ogni singola fase procedurale, dal prelevamento di campioni sino alla certificazione delle analisi compiute, né emergono le modalità osservate per la conservazione del campione, sebbene si tratti di elementi essenziali per garantirne la genuinità e, dunque, per assicurare l’attendibilità della prova che, peraltro, riguarda una limitata quantità del prodotto alimentare”.
“Ma Altroconsumo, mentre evidenzia che le Aziende con i prodotti con più bassa qualità avrebbero utilizzato “laboratori scelti da loro” non indica, invece, quelli che la stessa Associazione ha utilizzato per giudicare come di bassa qualità gli 11 prodotti in fondo alla classifica né e i nominativi degli assaggiatori cd ufficiali se non con un timido e generico riferimento ad un panel di assaggiatori riconosciuti dal Ministero. Nessun test di revisione in contraddittorio attivo è stato svolto dal soggetto privato ALTROCONSUMO, con conseguente e correlativa violazione dell’obbligo di buona fede, diversamente dalle Aziende sottoposte ai test che hanno sconfessato le analisi di questa Rivista attraverso indagini di pari dignità”.

Per tali motivi il Codacons ha chiesto all’Antitrust di voler accertare se sussistono gli estremi contemplati dagli artt. 501 c.p. e 513 c.p. e 185 T.U.F. attraverso la diffusione da parte di soggetti dotati di credibilità di notizie non attendibili, inidonee e poco chiare, tali per cui queste possono influenzare le scelte altrui, e di verificare se sussistono i presupposti ai fini della configurabilità dello sviamento della clientela (atto di concorrenza sleale) attraverso l’attiva sollecitazione alla clientela a non avvalersi più dei prodotti delle Aziende bocciate.

(Codaconns COMUNICATO STAMPA Carlo Rienzi – Cronaca nazionale  novembre 2021)

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