Nuova ordinanza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, realizzata con un testo diffuso nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 Marzo. Decisiva la nuova differenziazione tra “zone rosse” locali, che Marsilio ha scelto di non prendere più in considerazione, ed i “comuni soggetti a maggiori restrizioni”, rispetto ovviamente alla zona arancione che resta confermata per un Abruzzo il cui indice Rt è sceso nella mediana a 0.96.
Entrano dunque in questa fascia di massima restrizione ben 7 nuovi comuni: Torre de’ Passeri, Castiglione a Casauria, Cagnano Amiterno, Capitignano, Castelvecchio Subequo, Ovindoli, Pizzoli e Roccaraso.
Ufficiale il ritorno in zona arancione di Picciano.
Nel testo dell’ordinanza viene precisato che: “In considerazione della puntuale disamina dell’andamento della situazione epidemiologica e dei dati allo stesso correlati si è rilevato che, pur a fronte di un arretramento dell’indice Rt, la pressione ospedaliera non è diminuita in relazione all’occupazione dei posti letto, atteso che la diffusa presenza delle varianti produce quadri clinici più gravi, che sono alla radice del numero così alto di ricoveri; è stata ravvisata, l’opportunità di esclusione del comune di Scontrone dall’applicazione di ulteriori misure restrittive in considerazione del fatto che i casi positivi riscontrati sono correlati a un solo focolaio familiare; i dati forniti dalle Asl sono stati confrontati con le elaborazioni statistiche ed epidemiologiche fornite dal dipartimento Sanità e dal responsabile delle Maxi Emergenze Sanitarie. A seguito di tale approfondita analisi dei dati, si è ritenuto di dover applicare, per quanto riguarda la Asl di Pescara, le misure restrittive per i comuni di Castiglione a Casauria e Torre de Passeri, riservandosi per i comuni di Abbateggio, Carpineto della Nora, Civitaquana e Rosciano una rivalutazione dopo un periodo di stretto monitoraggio di almeno 48 ore”.
Di seguito, l’elenco dei comuni in Regione sottoposti ad un regime di maggiori restrizioni:
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Provincia dell’Aquila: Ateleta, Cagnano Amiterno, Capitignano, Castelvecchio Subequo, Ovindoli, Pizzoli. e Roccaraso.
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Provincia di Chieti: Bucchianico, Chieti, Francavilla, Lanciano, Miglianico, Ortona, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina;
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Provincia di Pescara: Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Spoltore, Torre Dé Passeri e Turrivalignani;
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Provincia di Teramo: Pineto, Silvi, Roseto.
Di seguito, ecco le misure che verranno applicate ai comuni con maggiori restrizioni (ex-zona rossa, facendo fede dunque alle “zone rosse” dei DPCM Conte e non al nuovo DPCM Draghi che è ben più restrittivo):
• Divieto di spostamenti in entrata e in uscita dai territori interessati, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori interessati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente provvedimento. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
• sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali , purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi;
• sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
• sono sospese tutte le attività previste dall’art.1 comma 10 lett. f) e g) del Dpcm del 14.01.2021 – siccome sostituito con decorrenza dal 06.03.2021 dal Dpcm. 02.03.2021 (art. 17 commi 2 e 3) – anche 4 se svolte nei centri sportivi all’aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzate dagli enti di promozione sportiva.
Chiuse fino al 14 di Marzo tutte le scuole, che riprenderanno il 15 in Abruzzo. Quest’ultima decisione ha creato non poche proteste.
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