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Autovelox: sul filo del rasoio tra beffa e truffa

Editoriale  / 153

 di Pierluigi Palmieri

TREVISO: multato per aver superato di 7 chilometri ora sulla tangenziale della città ri il limite di velocità , che è di 90 chilometri orari. Il malcapitato, casualmente, è un avvocato e dato lo scarto ridottissimo rilevato dallo strumento usato per la contestazione, presenta un ricorso basato sulla mancata “omologazione” dello stesso e insiste  per l’annullamento fino ad arrivare alla Cassazione. E’ di questi giorni la pronuncia della Suprema Corte che ha suscitato un forte  clamore mediatico dandogli ragione  e tante aspettative negli automobilisti che si sono trovati nelle stesse condizioni. 

Andrea Nalesso (questo è il nome dell’avvocato ricorrente),  a parere di quelli che hanno analoghi  procedimenti in corso dovrebbe essere proclamato “santo” subito !. La sentenza infatti è arrivata come un miracoloso fulmine a ciel sereno e avrà certamente effetti salutari per le tasche di migliaia di italiani, perché come, si dice in gergo, potrà fare “giurisprudenza”. Più volte,  da qualche anno a questa parte, è stato sollevato il problema sull’attendibilità degli autovelox, soprattutto da parte di chi ha ricevuto una contestazione in cui si attesta che il limite di velocità previsto è stato superato per pochissimi chilometri, talvolta anche di uno solo. Chiariamo subito che la sentenza della Cassazione che porta il numero 10505, non ha stabilito alcun principio di maggiore tolleranza in termini di chilometri orari rispetto a quelli previsti per legge ( art. 142 del Codice della strada), ma ha praticamente smentito il Ministero dei Trasporti che nel 2020 aveva messo per iscritto che l’approvazione dei rilevatori di velocità utilizzati sulle strade italiane è assimilabile alla omologazione.

 

–          TOLLERANZA–        

  –  a 100 km/h di velocità, la tolleranza è sempre di 5 km/h (es. VELOCITA’ RILEVATA 80 kmh = 75, 100 = 95 ecc.);–        

  – oltre i 100 km/h di velocità la tolleranza si ottiene  sottraendo  il 5% dalla velocità rilevata dall’apparecchio elettronico (es, VELOCITA’ RILEVATA  140kmh 140 – 7,0 =  133kmh)

 Su questa assimilazione dei due termini sono state inflitte migliaia di contravvenzioni, che, come dimostra la tabella sintetica, in alcuni casi sono salatissime e gli automobilisti che le hanno subite che hanno presentato ricorso nei termini possono tirare un sospiro di sollievo. Tra questi però non includerei quelli ai quali, oltre ogni possibile tolleranza è stata contestata una velocità superiore di 60 kmh rispetto alla consentita, il che mi sembra proprio un esagerazione.  

Ora la querelle terminologica, che, se non si trattasse di interpretazione della legge, avrebbe potuto essere risolta con un intervento dell’Accademia della Crusca, si sposta su un altro fronte. Quello dell’applicabilità limitata ha chi ha presentato ricorso nei termini e  dell’esclusione di chi ha provveduto a pagare la multa, ritenendo  “in buona fede”, legittimo l’uso dell’apparecchio che al contrario come sancito dalla Suprema Corte, è certamente fuori legge. In televisione un ufficiale della Polstrada ha confermato che sul nostro territorio non esistono apparecchiature “omologate”. Tra queste vanno  sicuramente ricomprese quelle utilizzate dai Comuni “furbastri” che le utilizzano per fare cassa fino all’introduzione dell’obbligo di esporre ben visibili i cartelli che annunciano il “Controllo elettronico della velocità ” le mimetizzavano tra i cespugli o in cima agli alberi. Un sistema truffaldino per impinguare le casse comunali, che in molti casi continua a funzionare a getto continuo e viene alimentato soprattutto da chi, fidandosi del contachilometri della propria auto, rispetta i limiti, per poi scoprire che si trovava sul filo del rasoio quando è stato  “beccato” dall’avvoltoio  “Bancomat”.

LIMITE DI VELOCITA’

– Centro urbano di 50 km/h , con tolleranza 55 kmh;

Tangenziale di scorrimento cittadina 70 kmh con la tolleranza75 kmh

;Strada extraurbana con limite di velocità di 90 km/h: con tolleranza a 95 kmh;

Autostrada velocità massima consentita di 130 km/h con la tolleranza 136 km/h.

 In conclusione: considerata l’illegittimità  dell’uso dei rilevatori sancita dalla Suprema Corte di Cassazione, il governo emani un provvedimento che annulli tutte le contravvenzioni inflitte agli automobilisti per le presunte infrazioni contestate. Con decorrenza almeno dal  2020, anno in cui il Ministero dei Trasporti ha emanato la Circolare n. 8176 in cui si assimila l’approvazione, di sua competenza, all’omologazione di competenza invece del Ministero dello Sviluppo Economico.

Altrimenti il miracolo del citato “santo” , Andrea da Treviso , si trasformerebbe in una  beffa nazionale.

 

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